(1) Qualora dopo un secondo richiamo all’ordine nel corso della stessa seduta un consigliere/una consigliera persista nel turbare l’ordine, il/la Presidente deve disporne l’esclusione dall’aula per tutto il resto della seduta e, in casi particolarmente gravi, infliggergli/infliggerle la censura.
(2) Tali provvedimenti possono essere adottati anche indipendentemente da precedenti richiami, qualora il consigliere/la consigliera provochi tumulti o disordini nell’aula o trascenda a oltraggi o a vie di fatto o compia comunque atti di particolare gravità. Qualora dal resoconto integrale risultino espressioni offensive che vanno chiaramente oltre una normale misura di critica politica, il Presidente/la Presidente può adottare richiami anche a posteriori. 79)
(3) Il/La Presidente deve far presente espressamente al consigliere interessato/alla consigliera interessata quale sanzione disciplinare gli/le stia infliggendo, adducendone nel contempo il motivo.
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