(1) Nel corso di una sessione sono poste in trattazione, oltre ai punti istituzionali eventualmente iscritti all'ordine del giorno, sia le questioni riconducibili all'iniziativa della maggioranza che quelle di iniziativa dell'opposizione.
(2) Sono considerate questioni di natura istituzionale tutte le materie di cui il Consiglio provinciale deve occuparsi in virtù delle disposizioni dello Statuto di autonomia, delle relative norme di attuazione, del regolamento interno o di disposizioni di altra natura, e che sono iscritte d'ufficio all'ordine del giorno del Consiglio provinciale da parte del/della Presidente del Consiglio stesso.
(3) Il collegio dei capigruppo definisce all'inizio della legislatura le regole per la suddivisione del tempo a disposizione della maggioranza ovvero dell'opposizione in ogni sessione, nonché la programmazione dei lavori e lo svolgimento dell'ordine del giorno. Se il collegio dei capigruppo non si accorda al riguardo, il tempo di una sessione consiliare a disposizione dopo la conclusione dell'esame delle questioni istituzionali viene ripartito tra maggioranza e opposizione in base alla rispettiva consistenza numerica. Salvo diversamente disposto dal collegio dei capigruppo, i temi dell'opposizione verranno trattati prima di quelli della maggioranza.
(4) Il/La Presidente del Consiglio provinciale ordina cronologicamente tutte le questioni sottoposte al Consiglio dai diversi gruppi nonché i disegni di legge provinciale approvati dalle commissioni legislative, dopodiché redige un ordine del giorno provvisorio.
(5) Tra il 14° e il 12° giorno prima dell'inizio della sessione, il collegio dei capigruppo stabilisce quali punti all'ordine del giorno verranno trattati nel tempo riservato rispettivamente alla maggioranza e all'opposizione, tenendo conto dell'ordine cronologico di presentazione. In tale sede ogni gruppo consiliare può indicare una mozione o un voto che, a prescindere dalla sua collocazione cronologica, intende portare in trattazione. I gruppi consiliari composti da più di due consiglieri/consigliere possono indicare due mozioni o voti. 64)
(6) I punti all'ordine del giorno sono esaminati dal Consiglio provinciale nell'ordine stabilito dal collegio dei capigruppo. L'esame dei punti all’ordine del giorno stabiliti ai sensi del comma 5 viene rinviato solo se tutti i suoi presentatori sono assenti giustificati al momento della chiamata in trattazione degli stessi o se l'assessore/a competente e il/la Presidente della Provincia sono assenti e il presentatore/la presentatrice ne chiede il rinvio, altrimenti il punto decade. Dopo l'esame dei punti stabiliti dal collegio dei capigruppo, gli ulteriori punti vengono trattati nel tempo rimanente secondo la loro sequenza sull'ordine del giorno.
(7) Le disposizioni di cui ai commi 3 e 5 non si applicano alle sessioni dedicate all'esame dei disegni di legge di bilancio e finanziaria o a quelle che si tengono al di fuori del calendario delle sedute.
L'art. 52/bis è stato aggiunto dall'art. 24 dell'allegato alla delibera del Consiglio provinciale 4 maggio 2011, n. 3, e poi così modificato dall'art. 6 dell'allegato alla delibera del Consiglio provinciale 10 luglio 2012, n. 10.
L'art. 52/bis è stato inserito dall'art. 24 dell'allegato alla delibera del Consiglio provinciale 4 maggio 2011, n. 3, e poi così sostituito dall'art. 6 dell'allegato alla delibera del Consiglio provinciale 10 luglio 2012, n, 10.