(1) Nel caso previsto dall’articolo 56 dello Statuto di autonomia, la richiesta di procedere a una votazione separata per gruppi linguistici deve essere sottoscritta dalla maggioranza dei consiglieri/delle consigliere di un gruppo linguistico e deve contenere il riferimento ad almeno una delle disposizioni del disegno di legge che si ritiene lesiva della parità dei diritti fra i cittadini/le cittadine dei diversi gruppi linguistici o delle caratteristiche etniche e culturali dei gruppi stessi.
(2) La richiesta può essere presentata in qualunque momento dopo l’approvazione da parte del Consiglio di una disposizione ritenuta lesiva ai sensi del comma 1. La richiesta viene messa in discussione e in votazione secondo la procedura prevista dall’articolo 92, dopo la chiusura della discussione degli articoli.
(3) Se la richiesta viene approvata, il disegno di legge viene posto in votazione finale, separatamente per gruppi linguistici; al fine di accertare se il disegno di legge sia stato approvato, si sommano i risultati delle singole votazioni. 125)
(4) Nel processo verbale della seduta devono essere indicati comunque, in funzione anche della facoltà di impugnativa di cui all’articolo 56, comma 2, dello Statuto di autonomia, anche i risultati delle votazioni separate.