(1) Ogni consigliere/consigliera può presentare emendamenti, subemendamenti e articoli aggiuntivi sotto forma di emendamento in numero illimitato, nel rispetto dei modi e dei termini indicati nell’articolo 97/bis.
(2) Per ogni emendamento o subemendamento può essere presentato da un consigliere/da una consigliera un unico emendamento ovvero subemendamento alternativo.
(3) Gli emendamenti della Giunta devono essere presentati in entrambe le lingue, quelli dei consiglieri/delle consigliere possono essere presentati anche in una sola lingua. La traduzione di questi ultimi viene eseguita d’ufficio.