(1) Dopo l’elezione del/della Presidente il Consiglio elegge, fra i suoi componenti, i/le due Vicepresidenti. Questi/ queste devono appartenere ai due gruppi linguistici diversi da quello del/ della Presidente. Il Consiglio elegge i/le due Vicepresidenti separatamente per ciascuno dei gruppi linguistici interessati, secondo la disciplina stabilita dall'articolo 6, commi 3, 4 e 4/bis. Ove nessun consigliere/nessuna consigliera di un gruppo linguistico interessato risulti disponibile all’elezione, si procede alla stessa non appena tale indisponibilità sia venuta meno; l’elezione così effettuata è valida fino alla scadenza del periodo di trenta mesi in corso. 10)
(2) Dopo l’elezione dei/delle Vicepresidenti, il Consiglio elegge fra i suoi componenti tre segretari questori/segretarie questore. Un segretario questore/Una segretaria questore appartiene all’opposizione, a meno che l’opposizione non sia già rappresentata nell’Ufficio di Presidenza nelle cariche, rispettivamente, di Presidente e Vicepresidente del Consiglio provinciale ovvero in entrambe le cariche di Vicepresidente. Esso/essa viene proposto/proposta da consiglieri/consigliere dell’opposizione. I restanti segretari questori/le restanti segretarie questore appartengono alla maggioranza e vengono proposti/proposte da consiglieri/consigliere della maggioranza. 11)
(3) Per l’elezione del segretario questore/della segretaria questora dell’opposizione si procede a votazione separata a scrutinio segreto e ogni consigliere/a può esprimere un solo voto di preferenza. Per l’elezione dei/delle restanti due segretari questori/segretarie questore si procede a un’unica votazione a scrutinio segreto e ogni consigliere può esprimere fino a due voti di preferenza. Sono eletti/elette i consiglieri/le consigliere che hanno ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti risulta eletto/eletta il consigliere più anziano di età/la consigliera più anziana di età. 12)