(1) I risultati finali della gestione del bilancio del Consiglio provinciale sono dimostrati nel conto consuntivo.
(2) Il conto consuntivo comprende il conto finanziario e quello del patrimonio.
(3) Il conto consuntivo, predisposto a cura dell'Ufficio di ragioneria del Consiglio e accompagnato da una relazione illustrativa, viene presentato dal Presidente del consiglio all'Ufficio di presidenza entro il 30 marzo dell'anno successivo al quale si riferisce.
(4) Successivamente viene sottoposto all'approvazione del Consiglio provinciale ai sensi dell'articolo 13 del regolamento interno.