(1) I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio nè destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento giudiziario o con il loro consenso.
(2) Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l'azione disciplinare.
(3) I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni.
(4) Il Pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull'ordinamento giudiziario.