(1) L’indicazione „1995 – 3 mesi – 1.1.2005“ contenuta nell’articolo 27, comma 1 del contratto di comparto dell’ 8 marzo 2006 è sostituita dalla seguente: “1994 – 3 mesi – 1.1.2005”.
(2) Il comma 6 dell’articolo 27 del contratto di comparto dell’ 8 marzo 2006 è così sostituito:
“6. Al personale contemplato dal comma 1 che, in quanto già appartenente al corpo forestale statale, non è stato assunto in servizio provinciale in seguito ai corsi abilitanti ivi previsti, è riconosciuta la seguente anzianità convenzionale riferita all’anno di inizio del servizio quale dipendente provinciale presso il corpo forestale provinciale:
anno di inizio servizio
anzianità convenzionale
decorrenza
1980
5 anni
1.7.2004
1996
2 mesi
1.1.2005
(3) Il personale in servizio, che non ha presentato la richiesta prevista dall’articolo 27, comma 7 del contratto di comparto dell’8 marzo 2006, può provvedervi entro 30 giorni dall’entrata in vigore del presente contratto di comparto.