(1) I commi 1 e 5 dell’articolo 2 dell’allegato 1, parte prima, del contratto di comparto del 4 luglio 2002 sono cosi sostituiti:
“1. Al personale del Corpo forestale provinciale spetta un’indennità di servizio forestale mensile, in analogia a quella spettante al Corpo forestale dello Stato per compiti analoghi, nella misura del 33 per cento, da calcolarsi sullo stipendio iniziale del livello retributivo inferiore della qualifica funzionale di appartenenza.
(5) L’indennità di cui ai commi 1 e 2 retribuisce:
(2) In sede di prima applicazione del presente articolo viene garantito un aumento dell’indennità forestale in godimento non inferiore al tre percento, da calcolarsi sullo stipendio iniziale del livello retributivo inferiore della qualifica funzionale di appartenenza
(3) Il comma 1 trova applicazione con decorrenza dal 1° giorno del mese successivo all’entrata in vigore del presente contratto.
(4) Il comma 3 dell’articolo 2 dell’allegato 1 del contratto di comparto 4 luglio 2002 è abrogato.