(1) L’amministrazione provinciale può mettere a disposizione dei bambini e delle bambine fino a tre anni del proprio personale microstrutture e servizi diurni o contribuire ai costi per posti all’interno di strutture corrispondenti gestiti da terzi.
(2) Il contributo costo a carico del personale non può comunque superare il 35 per cento del costo di gestione o del costo di acquisto di posti all’interno delle strutture di cui al comma 1.