(1) L’Amministrazione è autorizzata di mettere a disposizione del personale dirigenziale, previo consenso, strumenti di comunicazione per consentire la collaborazione con gli organi di governo anche al di fuori dell’orario di servizio. Con deliberazione della Giunta provinciale viene stabilito in quale misura, anche forfetaria, tale personale contribuisce alle spese derivanti dall’uso delle relative attrezzature sia per ragioni di servizio sia per ragioni personali.