(1) Nell'ambito degli asili nido e delle scuole materne il diritto di sciopero è limitato ad otto giornate lavorative per anno scolastico.
(2) Per il personale insegnante ed equiparato delle scuole per la formazione professionale, per l'addestramento professionale agricolo e dell'assistenza scolastica a favore dei portatori di handicaps, il diritto di sciopero è limitato a dodici giornate lavorative nell'arco dell'anno scolastico.
(3) Durante gli scrutini e gli esami finali il personale addetto deve astenersi dallo sciopero.