(1) Il personale addetto ai servizi essenziali indicati al capo II del presente allegato è tenuto a comunicare al diretto superiore entro le ore 11.00 del terzo giorno di lavoro antecedente allo sciopero la propria disponibilità per garantire il servizio minimo essenziale nei relativi servizi. Trascorso tale termine il dirigente preposto individua con ordine di servizio il personale che deve prestare servizio qualora non fosse data la presenza necessaria per garantire il relativo servizio minimo.
(2) Il personale in servizio di reperibilità nei servizi elencati all'articolo 3 deve astenersi dallo sciopero.