(1) 20)
(2) Il personale del Corpo permanente dei vigili del fuoco della Provincia, in servizio all'entrata in vigore del contratto di comparto per il personale provinciale dell'8 maggio 1997, continua a percepire l'indennità mensile di rischio nella misura in godimento alla data del 31 dicembre 1996, che è aumentata in favore del personale con meno di 22, ossia con più di 22 ma meno di 28 anni di effettivo servizio nel Corpo permanente dei vigili del fuoco rispettivamente di euro 2,02 e di 4,65 mensili per ogni intero anno di servizio maturato alla data di applicazione del trattamento economico provinciale, o quella maggiore ai sensi del comma 1.
(3) A decorrere dal 1° gennaio 1997 le indennità di cui al comma 2 sono aumentate nella misura corrispondente all'aumento degli stipendi iniziali nei livelli retributivi inferiori del personale provinciale per la rispettiva qualifica funzionale. In caso di passaggio di qualifica o di profilo l'indennità in godimento di tale personale è aumentata per un importo pari al corrispondente aumento dell'indennità ai sensi del comma 1.
(4) L'indennità di cui ai commi 1 e 2 retribuisce:
- le particolari situazioni di disagio e di rischio connesse con l'espletamento del servizio antincendi;
- i maggiori carichi di lavoro dovuti alle varie attività connesse all'espletamento dei compiti di polizia giudiziaria e di polizia amministrativa;
- attività ispettive, di verifica o di controllo connesse con l'attività istituzionale;
- il coordinamento, escluso il coordinamento di turno o di particolari servizi;
- attività di formazione professionale permanente;
- l'obbligo di portare l'uniforme;
- l'onere ed il rischio derivante dalle condizioni anche particolarmente disagiate in cui si svolge il servizio (interventi per la protezione civile).
(5) 21)
(6) La misura dell'indennità di cui al comma 1 può essere aumentata fino al trenta per cento, nel limite massimo del settanta per cento, calcolato sempre sullo stipendio iniziale del livello retributivo inferiore della qualifica funzionale di appartenenza, per il seguente personale addetto a mansioni specialistiche svolte nell'ambito delle attività professionali:
- al personale in possesso del brevetto di pilota di elicottero;
- al personale in possesso del brevetto di motorista o specialista di elicotteri con obbligo di volo;
- al personale in possesso del brevetto di operatore subacqueo, conseguito presso un Corpo permanente dei vigili del fuoco.
(7) Il personale del Corpo permanente dei vigili del fuoco che per ragione di salute viene inquadrato in un profilo professionale non facente parte del Corpo permanente del vigile del fuoco continua a percepire l'indennità di servizio antincendi a titolo di assegno ad personam.
(8) 22)
(9) Al personale già appartenente al Corpo permanente dei vigili del fuoco della Provincia che in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale delle "aziende e amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo" del 26.02.1996 (articolo 22) ha maturato al 31 dicembre 1996 il diritto ad un numero complessivo di giorni di ferie e di riposo maggiore al numero di giorni di congedo ordinario secondo la normativa provinciale, è accordato un congedo straordinario retribuito annuo pari a tale differenza di giorni.
(10) Al personale interessato dal comma 9 che ha optato entro il 31 dicembre 1997 al posto del congedo straordinario in favore di un assegno personale annuo, viene corrisposto nel mese di dicembre di ogni anno il relativo assegno, corrispondente ad un trentesimo della retribuzione mensile dello stesso mese di dicembre per ogni giorno di congedo straordinario. Tale opzione ha effetto dal 1° gennaio 1998. I benefici di cui al presente ed al comma 9 cessano comunque e definitivamente in caso di cessazione dell'appartenenza al Corpo permanente dei vigili del fuoco.
L'art. 3, comma 1, dell'allegato 1, è stato abrogato dall'art. 23 del contratto collettivo di comparto 21 dicembre 2016.
L'art. 3, comma 5, dell'allegato 1, è stato abrogato dall'art. 23 del contratto collettivo di comparto 21 dicembre 2016.
L'art. 3, comma 8, dell'allegato 1, è stato abrogato dall'art. 23 del contratto collettivo di comparto 21 dicembre 2016.