(1) Presso l'amministrazione provinciale è istituito il comitato pari opportunità tra uomo e donna, finalizzato alla individuazione delle misure necessarie per attuare le direttive e disposizioni della Unione Europea in materia di pari opportunità.
(2) Il comitato è composto di otto membri, di cui quattro in rappresentanza dell'amministrazione provinciale e quattro designati dalle organizzazioni sindacali del personale provinciale. Funge da presidente del comitato uno dei membri che rappresentano l'amministrazione.
(3) Il comitato viene nominato dalla Giunta provinciale per la durata di quattro anni.
(4) Nell'intento di attivare misure e meccanismi tesi a consentire una reale parità tra uomo e donna saranno definiti specifici interventi che si concretizzino in "azioni positive" a favore delle lavoratrici.
(5) Il comitato propone, in particolare, misure atte a creare effettive condizioni di pari opportunità e relaziona almeno una volta all'anno:
(6) In sede di contrattazione possono essere concordate misure per favorire effettive pari opportunità nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale.