(1) Il personale dipendente da enti pubblici, anche se non rientranti nell'ambito della contrattazione intercompartimentale, in possesso dei requisiti per l'accesso all'impiego provinciale, può ottenere, successivamente allo svolgimento delle procedure di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 16 del CCI 29.07.1999, il passaggio, anche a tempo determinato, alla Provincia o ad un ente da essa dipendente previo superamento di un esame di idoneità, rivolto all'accertamento della preparazione professionale anche al fine di individuare il profilo professionale corrispondente o più affine e la qualifica funzionale connessa nonché alla determinazione del trattamento economico tenuto conto dell'esperienza professionale dimostrata in sede di esame di idoneità.
(2) Per il personale appartenente ai comparti del CCI trova applicazione, ai fini dell'inquadramento giuridico ed economico, il comma 6 dell'articolo 16 del CCI 29.07.1999. Il personale già appartenente ai comparti del CCI è esonerato dal relativo esame di idoneità.
(3) Per la copertura di posti di fiducia presso le direzioni di dipartimento si può ottenere il predetto passaggio a tempo determinato anche senza il rispetto delle procedure indicate al presente articolo.