(1) Il personale con un rapporto di lavoro a tempo indeterminato o può chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in un rapporto di lavoro a tempo parziale al 50 per cento nei seguenti limiti e sulla base dei seguenti criteri: 4)
- nelle scuole con una sezione: il posto di insegnante o di collaboratrice pedagogica;
- nelle scuole con due sezioni: un posto di insegnante e un posto di collaboratrice pedagogica;
- nelle scuole con tre sezioni: un posto di insegnante e due posti di collaboratrice pedagogica o viceversa;
- d) nelle scuole con quattro o più sezioni: due posti di insegnante e due posti di collaboratrice pedagogica.
(2) I posti a tempo parziale previsti per l’orario prolungato, i posti a tempo parziale per l’integrazione delle bambine o dei bambini con disabilità e i posti a tempo parziale per il progetto concernente la seconda lingua L2 non vengono presi in considerazione per la determinazione del contingente dei posti a tempo parziale di cui al comma 1. 5)
(3) Nelle scuole con un numero di collaboratrici pedagogiche inferiore al numero delle sezioni la direttrice stabilisce, previo confronto con il personale interessato, una articolazione dell’orario di lavoro a tempo parziale rispettosa delle esigenze della scuola.
(4) Alla presenza di gravi motivi personali o familiari, la direttrice, compatibilmente con le esigenze di servizio, può autorizzare la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in tempo parziale e del rapporto di lavoro parziale in rapporto di lavoro a tempo pieno, se esistono corrispondenti posti vacanti, anche in deroga ai criteri di cui al presente articolo ed anche durante l’anno scolastico in corso.
(5) Il personale con un rapporto di lavoro a tempo determinato non può presentare domanda per la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in un tempo parziale. Tale personale può però scegliere, nel rispetto della disciplina vigente per l’assegnazione dei posti al personale delle scuole di infanzia, un posto a tempo parziale, se disponibile e nella forma indicata nell’elenco dei posti. Sono fatte salve le disposizioni di cui al comma 4 che valgono anche per il personale a tempo determinato con idoneità. 6)
L'art. 11, comma 1, è stato così modificato dall'art. 1, comma 1, del Contratto di comparto 9 gennaio 2020.
L'art. 11, comma 2, è stato così sostituito dall'art. 1, comma 2, del Contratto di comparto 9 gennaio 2020.
L'art. 11, comma 5, è stato così sostituito dall'art. 1, comma 3, del Contratto di comparto 9 gennaio 2020