Pubblicato al B.U. 6 maggio 2008, n. 19.
(1) Per l'attribuzione della posizione di livello retributivo si applica la disciplina concernente la progressione professionale prevista dal vigente contratto collettivo intercompartimentale, prendendo come punto di partenza ai fini della progressione economica l'inquadramento, per classi e scatti, già attribuito agli ispettori/alle ispettrici di ruolo in data 1° aprile 1998 per effetto della tabella di corrispondenza di cui all'allegato 1 del contratto collettivo provinciale 3 ottobre 2002.
(2) La rideterminazione della carriera prevista dal comma precedente ha luogo con decorrenza dal 1° settembre 2003.