(1) Per l'accesso dall'esterno alle qualifiche funzionali è prescritto, come requisito minimo, il possesso dei seguenti titoli di studio e di qualificazione:
- prima e seconda qualifica funzionale:licenza di scuola elementare o assolvimento dell'obbligo scolastico, nonché se richiesto, semplici conoscenze pratiche nello specifico ambito di impiego;
- terza qualifica funzionale:licenza di scuola elementare e pluriennale esperienza professionale nel settore o in un settore affine o comunque utile all'impiego;
- quarta qualifica funzionale:diploma di licenza di scuola media o licenza di scuola elementare nonché assolvimento di un ulteriore biennio di studio o di una formazione professionale equivalente o diploma di fine apprendistato o formazione specifica teorico pratica non inferiore a 300 ore;
- quinta qualifica funzionale:diploma di licenza di scuola media inferiore o licenza di scuola elementare nonché:
- assolvimento di un ulteriore triennio di studio o di formazione professionale triennale o
- diploma di maestro artigiano o
- diploma di fine apprendistato nonché ulteriore specializzazione biennale nel settore o
- di formazione professione biennale nonché ulteriore specializzazione biennale nel settore con almeno 300 ore di insegnamento e equivalente formazione teorico-pratica; - sesta qualifica funzionale:diploma di maturità o equivalente;
- settima qualifica funzionale:diploma di maturità e diploma di studi universitari almeno biennali o diploma equivalente ovvero titolo di abilitazione all'esercizio della libera professione;
- settima qualifica funzionale ter :
- laurea di primo livello;
- diplomi equipollenti o dichiarati equivalenti alla laurea di primo livello ai sensi della vigente normativa;
- diploma od attestati di formazione almeno triennale nelle discipline delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della professione ostetrica;
- diploma di assistente sociale;
- ottava qualifica funzionale:
diploma di laurea conseguito in un corso almeno quadriennale; - nona qualifica funzionale:
(2) Per l'accesso alle singole qualifiche funzionali è comunque richiesto il possesso dell'attestato di conoscenza della lingua italiana e quella tedesca, da individuarsi nel singolo profilo professionale con riferimento al titolo di studio previsto per l'accesso dall'esterno. Rimangono salve le norme sulla conoscenza della lingua ladina e sull'esonero del personale insegnante ed equiparato dalla conoscenza della seconda lingua.
(3) Per il personale docente ed equiparato possono essere individuate nel contratto di comparto apposite qualifiche funzionali e corrispondenti livelli retributivi e stipendi relativi al fine di poter tener conto delle specificità di tali settori e del riordinamento in programma.
(4) Il personale già inquadrato nella settima qualifica funzionale ed in possesso del titolo di studio e di qualificazione richiesto dal comma 1, per l'accesso alla settima qualifica funzionale ter, è inquadrato con decorrenza dal primo giorno del secondo mese dopo l'entrata in vigore del presente contratto nella settima qualifica funzionale ter.
(5) L'inquadramento economico del personale contemplato dal comma 4 avviene con l'attribuzione della medesima posizione, per classi o scatti, in godimento nella qualifica funzionale di provenienza.
(6) Al personale provinciale assunto dopo l'entrata in vigore del presente contratto, e inquadrato nei profili professionali aventi come requisito d'accesso la laurea di primo grado con attestato di bilinguismo A, è attribuito una classe nella settima qualifica funzionale ter.