(1) Al fine di garantire l'omogeneità del contratto intercompartimentale per tutto il personale interessato, la parte pubblica provvede alla sottoscrizione dello stesso e dei contratti dei singoli comparti o delle singole aree dopo aver sentite le rispettive delegazioni sindacali rappresentative sull'ipotesi d'intesa intervenuta nell'ambito della contrattazione con l'altra delegazione sindacale. In caso di una disciplina differenziata per gli istituti contrattuali comuni è riaperta la contrattazione intercompartimentale sui punti controversi del contratto già stipulato sull'altro tavolo di contrattazione.