(1) Il personale in attività o in quiescenza può farsi rappresentare dal sindacato o dall'istituto di patronato sindacale per l'espletamento delle procedure riguardanti prestazioni assistenziali e previdenziali davanti ai competenti organi dell'amministrazione.
(2) Le modalità di accesso degli istituti di patronato nei luoghi di lavoro vengono disciplinate dalla contrattazione di comparto.
(3) In attesa di una nuova regolamentazione nei comparti di cui all'articolo 1, fermo restando il monte ore annuale complessivo assegnato alle singole organizzazioni sindacali sulla base dei vigenti sistemi di calcolo, l'utilizzo dei permessi sindacali retribuiti da parte dei dirigenti sindacali può essere anche cumulativo qualora l'ente di appartenenza autorizza tale cumulo, salva la vigente disciplina di maggior favore per le organizzazioni sindacali.
(4) I dipendenti di cui al comma 3 hanno diritto agli stessi elementi retributivi che a loro spetterebbero in caso di effettivo servizio, ivi inclusa, a decorrere dal periodo di valutazione in corso alla data di sottoscrizione del presente contratto, l'indennità di produttività nella misura definita a livello di comparto