(1) Le amministrazioni favoriscono la riabilitazione ed il recupero del personale affetto da tossicodipendenza, alcoolismo, grave debilitazione psicofisica o altre forme di malattie gravi, a condizione che esso s'impegni a seguire il progetto di cura, recupero e di riabilitazione, predisposto da una struttura sanitaria pubblica o convenzionata.
(2) Le provvidenze consistono:
- in un'ulteriore assenza per malattia di 21 mesi per malattia oltre i 24 mesi di cui al precedente articolo 30, comma 4. Durante tale periodo suppletivo il trattamento economico è ridotto al 50 per cento;
- in permessi giornalieri retribuiti e debitamente documentati, anche per effettuare terapie mediche riabilitative. Questi permessi seguono gli effetti economici e giuridici della disciplina della malattia;
- in permessi orari retribuiti e debitamente documentati, anche per effettuare terapie mediche riabilitative. Questi permessi orari, se di durata pari o superiori alla metà dell'ordinario orario giornaliero, seguono gli effetti economici e giuridici della disciplina della malattia;
- d) nell'utilizzazione temporanea del personale in mansioni diverse da quelle abituali se tale misura sia individuata dalla struttura sanitaria pubblica come supporto alla terapia.
(3) Per permettere di soddisfare particolari esigenze collegate a terapie o visite specialistiche o alla prevenzione di peggioramenti di salute, esigenze debitamente documentate, le amministrazioni favoriscono un'idonea articolazione dell'orario di lavoro.
(4) L'amministrazione dispone l'accertamento dell'idoneità al servizio del personale di cui al comma 1, qualora il personale medesimo non si sottoponga spontaneamente alle previste terapie.
(5) I commi 1, 2 e 3 si applicano anche al personale nei cui confronti sia stata attestata, da una struttura sanitaria pubblica, la condizione di portatore di handicap e che debba sottoporsi ad un progetto terapeutico di riabilitazione, predisposto dalla medesima struttura.
(6) Per quanto non diversamente disciplinato dal presente articolo al personale portatore di handicap si applica la specifica normativa statale.