(1) In caso di un orario di lavoro giornaliero eccedente il limite di 6 ore, il personale deve beneficiare di un intervallo della durata di almeno 30 minuti ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e dell'eventuale consumazione del pasto. A livello di comparto per il personale di determinati profili professionali può essere stabilito un intervallo di durata inferiore o superiore.
(2) Fermo restando la durata normale dell'orario di lavoro settimanale, il personale ha diritto a 11 ore di riposo consecutivo ogni 24 ore. Il riposo giornaliero deve essere fruito in modo consecutivo fatto salvo le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata.
(3) Il personale ha diritto ogni 7 giorni ad un periodo di riposo di almeno 24 ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero di cui al comma 2.
(4) Qualora per ragioni di servizio non sia possibile fruire del riposo giornaliero o del riposo settimanale, al personale deve essere concesso un equivalente periodo di riposo compensativo, che consenta comunque una appropriata protezione del personale, tenendo conto delle esigenze personali espresse a tale riguardo dal personale interessato.
(5) In deroga alla disciplina in materia di riposo giornaliero, pause, lavoro notturno e durata massima settimanale possono essere fissate a livello di comparto altre regolamentazioni nel rispetto dei principi stabiliti con direttive comunitarie.