(1) La distribuzione dell'orario di lavoro, con riguardo al funzionamento dei servizi, le turnazioni ed il servizio di reperibilità sono disciplinati dagli accordi di comparto nonché dagli accordi decentrati.
(2) Per le festività si applica la normativa di cui all'articolo 12 della legge provinciale 16 ottobre 1992, n. 36.