(1) Nei casi consentiti dall'ordinamento del personale dei rispettivi enti, l'assunzione a tempo determinato avviene con contratto di lavoro. In caso di sostituzione di personale assente viene specificato nel contratto di lavoro del personale supplente il nominativo del personale sostituito.
(2) Al contratto a tempo determinato si applica la disciplina prevista dall'articolo 13.
(3) Ulteriori modalità per l'applicazione del presente articolo sono da definire a livello di comparto.