(1) Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, è costituito e discplinato mediante contratti individuali, secondo le disposizioni di legge, le norme della Comunità Europea ed il presente contratto.
(2) Nel contratto di lavoro, per il quale è richiesta la forma scritta, e che può essere stipulato anche non contestualmente con l'assunzione in servizio, sono comunque indicati:
- tipologia del rapporto di lavoro;
- data di inizio del rapporto di lavoro;
- qualifica funzionale di inquadramento, profilo professionale o mansioni e livello retributivo iniziale;
- durata del periodo di prova;
- sede di servizio assegnata;
- termine finale del contratto di lavoro a tempo determinato;
- orario di lavoro settimanale;
- richiamo generale all'ordinamento del personale, compreso il recesso per giusta causa;
- il termine di preavviso nonché l'indennità per mancato preavviso in caso di recesso.
(3) Il contratto di lavoro specifica che il rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso. E'in ogni modo condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto.
(4) L'assunzione può avvenire con rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale.
(5) Il personale è tenuto a presentare la documentazione richiesta per l'assunzione in servizio nei termini previsti dalla normativa regolamentare per l'accesso all'impiego. Nel contratto di assunzione il personale deve dichiarare di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dalla normativa in vigore.
(6) In caso di recesso dal contratto di lavoro il personale e l'amministrazione devono rispettare il termine di preavviso di cui all'articolo 17.