Pubblicato nel Suppl. n. 1 al B.U. 18 dicembre 2007, n. 51.
(1) La Commissione elettorale, sulla base dei risultati di scrutinio, procede alla assegnazione dei seggi e alla redazione di un verbale sulle operazioni elettorali, che deve essere sottoscritto da tutti i componenti della Commissione stessa.
(2) Trascorsi cinque giorni dalla affissione dei risultati degli scrutini senza che siano stati presentati ricorsi da parte di soggetti interessati, si intende confermata l'assegnazione dei seggi e la Commissione ne dà atto nel verbale.
(3) Ove invece siano stati presentati reclami nei termini, la Commissione provvede al loro esame entro 48 ore, inserendo nel verbale la conclusione, alla quale è pervenuta.
(4) Copia del verbale di cui al comma 3 e dei verbali di seggio dovrà essere notificata a ciascuna rappresentante o ciascun rappresentante delle Associazioni sindacali che abbiano presentato liste elettorali, entro 48 ore dal compimento delle operazioni di cui al comma precedente nonché all'istituzione scolastica ai sensi dall'articolo 6, comma 1, ultimo punto.