Pubblicato nel Suppl. n. 1 al B.U. 18 dicembre 2007, n. 51.
(1) Il seggio è composto dalle scrutatrici e dagli scrutatori di cui all'articolo 7 e da un presidente o una presidente, nominato o nominata dalla Commissione elettorale. Nel caso in cui si sia presentata una sola lista la commissione elettorale provvede d'ufficio alla nomina di un secondo scrutatore o di una seconda scrutatrice.