Pubblicato nel Suppl. n. 1 al B.U. 18 dicembre 2007, n. 51.
(1) La votazione ha luogo a mezzo di scheda unica, comprendente tutte le liste disposte in ordine di presentazione e con la stessa evidenza.
(2) In caso di contemporaneità della presentazione, l'ordine di precedenza sarà estratto a sorte.
(3) Le schede devono essere firmate da almeno tre componenti del seggio. La loro preparazione e la successiva votazione devono avvenire in modo da garantire la segretezza e la regolarità del voto.
(4) La scheda deve essere consegnata a ciascuna elettrice e a ciascun elettore all'atto della votazione dalla Presidente o dal presidente ovvero da un altro componente del seggio elettorale.
(5) Il voto di lista sarà espresso mediante crocetta tracciata sulla intestazione della lista.
(6) Il voto è nullo se la scheda non è quella predisposta o se presenta tracce di scrittura o analoghi segni di individuazione.