Pubblicato nel Suppl. n. 1 al B.U. 18 dicembre 2007, n. 51.
(1) E'in facoltà delle presentatrici e dei presentatori di ciascuna lista di designare una scrutatrice o uno scrutatore per ogni seggio elettorale, scelta fra le docenti elettrici non candidate o scelto fra i docenti elettori non candidati. Se nell'istituzione scolastica è stata presentata un'unica lista, le scrutatrici designate o gli scrutatori designati sono due.
(2) La designazione delle scrutatrici o degli scrutatori deve essere effettuata non oltre le quarantotto ore che precedono l'inizio delle votazioni.
(3) Per le presidenti e i presidenti di seggio e per le scrutatrici e gli scrutatori, la durata delle operazioni elettorali, comprendente il pomeriggio antecedente alla votazione e quello successivo alla chiusura dei seggi, è equiparata a tutti gli effetti al servizio prestato.