(1) All'elezione della RSU possono concorrere liste elettorali presentate dalle associazioni sindacali rappresentative, che abbiano sottoscritto o aderito formalmente al presente accordo.
(2) Per la presentazione delle liste alle associazioni sindacali di cui al comma 1 è richiesto un numero di firme di docenti della scuola non inferiore al 2% del totale dei docenti e delle docenti che hanno diritto di voto nella scuola. Ogni docente può firmare una sola lista a pena di nullità della firma apposta.
(3) Ogni lista ha una presentatrice o un presentatore, che deve essere una dirigente o un dirigente territoriale dell'organizzazione sindacale interessata, ovvero una docente o un docente della scuola delegata o delegato dall'organizzazione sindacale stessa. La firma della presentatrice o del presentatore della lista deve essere autenticata dalla segreteria della scuola interessata. La presentatrice o il presentatore della lista garantisce l'autenticità delle firme ivi apposte dalle docenti e dai docenti.
(4) Non possono essere candidate o candidati la presentatrice o il presentatore della lista nè i membri della commissione elettorale. Possono essere invece candidate o candidati le sottoscrittrici e i sottoscrittori delle liste.
(5) Ciascuna candidata e ciascun candidato può presentarsi in una sola lista. Ove, nonostante questo divieto una candidata o un candidato risulti compreso in più di una lista, la commissione elettorale di cui all'articolo 5, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle liste e prima di procedere all'affissione delle stesse, inviterà la docente interessata o il docente interessato ad optare per una delle liste, pena l'esclusione della competizione elettorale.