Pubblicato nel Suppl. n. 1 al B.U. 18 dicembre 2007, n. 51.
(1) Le elezioni sono valide, ove alle stesse abbia preso parte più della metà del personale docente avente diritto al voto. In caso di mancato raggiungimento del quorum richiesto, le elezioni sono ripetute entro 30 giorni. Qualora non si raggiunga il quorum anche nelle seconde elezioni, l'intera procedura sarà attivabile nei successivi 90 giorni.