(1) Il personale in servizio inquadrato nel profilo professionale dell'assistente di persone con disabilità, in possesso dei relativi requisiti d'accesso oppure occupato a tempo indeterminato, e che all'entrata in vigore del presente contratto abbia espletato per almeno 4 anni i compiti del collaboratore / della collaboratrice all'integrazione di bambini ed alunni in situazione di handicap, è inquadrato nel nuovo profilo professionale previo superamento di apposito esame di idoneità, secondo le modalità da stabilirsi dalla Giunta provinciale, a decorrere dal primo giorno del quarto mese successivo alla data di entrata in vigore del presente contratto. Sul bando dell'esame d'idoneità vengono sentite le organizzazioni sindacali autorizzate alla firma dei contratti di comparto per i dipendenti provinciali.
(2) All'esame di idoneità può partecipare anche il personale in servizio di cui al comma 1 che alla data di entrata in vigore del presente contratto abbia esercitato i compiti del collaboratore / della collaboratrice all'integrazione di bambini ed alunni in situazione di handicap per un periodo inferiore a 4 anni. In tale caso l'inquadramento nel nuovo profilo professionale decorre dal primo giorno del quarto mese successivo al compimento dei 4 anni.
(3) Il personale in servizio a tempo determinato il quale è inquadrato nel profilo professionale di educatore/educatrice di persone con disabilità, in possesso dei relativi requisiti d'accesso e che esercita i compiti del profilo professionale del collaboratore / della collaboratrice all'integrazione di bambini ed alunni in situazione di handicap può partecipare all'esame di idoneità di cui al comma 1 ed è inquadrato nel nuovo profilo professionale previo superamento dello stesso, a decorrere dal primo giorno del quarto mese successivo all'entrata in vigore del presente contratto. Il personale di cui al presente comma occupato a tempo indeterminato è inquadrato nel nuovo profilo professionale a decorrere dall'entrata in vigore del presente contratto.
(4) Il personale in servizio, in procinto di conseguire l'attestato di qualifica di operatore/operatrice socio-assistenziale, è inquadrato nel nuovo profilo professionale a decorrere dal conseguimento del precitato attestato di qualifica, nel rispetto di una posizione stipendiale, per classi o scatti, che garantisca almeno lo stipendio in godimento. In seguito tale personale assolve la specializzazione metodologico-didattica prevista dal profilio professionale e sostiene l'esame di idoneità.
(5) È considerato personale in servizio il quale nel periodo tra il 1° settembre 2005 e l'entrata in vigore del presente contratto ha prestato servizio anche di breve durata .
(6) A decorrere dal 1 settembre 2007 le nuove assunzioni del personale sprovvisto della specializzazione metodologico-didattica e/o formazione nel settore dalla pedagogia riabilitativa previste dal nuovo profilo professionale sono effettuate nel rispetto di una retribuzione iniziale pari al 94 % di quella iniziale spettante nel 6 livello retributivo. L'inquadramento per classi stipendiali nel 6 livello retributivo spetta dopo l'assolvimento della precitata formazione/specializzazione e previo superamento dell'esame di idoneità, a decorrere dalla fine del biennio successivo all'assunzione.
(7) A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente contratto i profili professionale di "assistente di persone con disabilità" ed "educatore/educatrice di persone con disabilità" sono considerati ad esaurimento.
(8) A decorrere dall'anno scolastico successivo all'espletamento dell'esame di idoneità di cui al comma 1 gli incarichi a tempo determinato vengono conferiti nel rispetto della corrispondente graduatoria: in primo luogo agli idonei iscritti nella graduatoria del profilo professionale di collaboratore/collaboratrice all'integrazione di bambini ed alunni in situazione di handicap, in subordine ai collaboratori / alle collaboratrici all'integrazione idonei che fino all'inquadramento del nuovo profilo professionale rimangono inquadrati nei profili professionali di assistente ed educatore/educatrice di persone con disabilità, al terzo posto si collocano gli aspiranti senza idoneità iscritti nella graduatoria del profilo professionale di collaboratore/collaboratrice all'integrazione di bambini ed alunni in situazione di handicap e per ultimi vengono presi in considerazione gli aspiranti che non hanno superato l'esame di idoneità oppure non vi hanno partecipato senza giustificato motivo.
(9) Nella formazione del personale di cui al presente articolo si osserva il principio della compatibilità tra lavoro e formazione. Non si procede alla riduzione dello stipendio, nel caso in cui la formazione venga svolta durante l'orario di lavoro.