(1) La mobilità verticale si realizza mediante la partecipazione a concorsi e ad altre prove selettive pubbliche. L'ammissione alle precitate procedure selettive è subordinata al possesso del titolo di studio o professionale previsto per l'accesso dall'esterno al profilo professionale interessato oppure all'acquisizione dell'anzianità di servizio effettivo di cui al seguente comma 2 nonché al possesso dell'attestato di bilinguismo e delle qualificazioni aggiuntive necessarie all'espletamento delle mansioni dello specifico profilo professionale cui si aspira.
(2) Ai fini della mobilità verticale l'anzianità richiesta di servizio effettivo è di quattro anni, nel caso della progressione in un profilo professionale della qualifica funzionale immediatamente superiore, e di otto anni, qualora si intenda avanzare di due qualifiche funzionali. Per la progressione verticale nei profili professionali della II, III e IV qualifica funzionale è sufficiente un'anzianità di servizio effettivo pari a quattro anni in una qualsiasi delle qualifiche funzionali inferiori.
(3) La mobilità verticale fra le qualifiche ed i profili professionali del Corpo forestale provinciale e del Corpo permanente dei vigili del fuoco è disciplinata dai rispettivi profili professionali.
(4) Il personale appartenente alla sesta ed ottava qualifica funzionale, in possesso del titolo di abilitazione per l'esercizio della libera professione richiesto per l'accesso ad un profilo ascritto alla settima o nona qualifica funzionale, è inquadrato nel corrispondente profilo della qualifica funzionale immediatamente superiore con decorrenza dall'effettiva assegnazione dei compiti professionali previsti dal rispettivo profilo.
(5) Il personale divenuto inabile al servizio per motivi di salute, nonché il personale che, scaduto il periodo massimo di assenza per malattia, risulti non idoneo per infermità o inabilità a riprendere il servizio, è dispensato dal servizio, ove non sia possibile utilizzarlo, su domanda, in altri compiti attinenti alla qualifica funzionale di appartenenza o qualifica superiore o inferiore, con relativo inquadramento. In caso di reinquadramento viene attribuito un trattamento per classi e scatti di importo pari o immediatamente superiore a quello in godimento.
(6) Ai fini dell'anzianità richiesta per la mobilità verticale viene presa in considerazione anche quella maturata in profili professionali appartenenti alla stessa qualifica funzionale oppure alla qualifica immediatamente superiore.
(7) Nella mobilità verticale in una qualifica funzionale superiore oppure inferiore, la frazione di biennio maturata nella qualifica funzionale di provenienza è utile ai fini dell'attribuzione della successiva classe o scatto stipendiale.
(8) In sede di mobilità verticale oppure orizzontale verso i profili professionali della settima qualifica funzionale, al personale in possesso della laurea di primo livello oppure della laurea di primo livello e dell'attestato di bilinguismo A oppure di titoli di studio analoghi, a seconda di quanto previsto dallo specifico profilo professionale, è garantito un trattamento economico non inferiore alla seconda classe del corrispondente livello retributivo.
(9) Ulteriori dettagli e precisazioni potranno essere illustrati nei bandi di concorso.