(1) Per il personale in possesso dei requisiti di accesso previsti dai profili professionali di cui all'allegato 1, assunto a partire dall'anno scolastico 2006-2007 e privo dell'attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca per il relativo titolo di studio, il trattamento economico di livello nonché l'indennità integrativa speciale sono ridotti nella misura dell'otto per cento. Tale riduzione è limitata al cinque per cento in caso di possesso dell'attesto di conoscenza delle due lingue di grado immediatamente inferiore.