(1) Il personale con non meno di sei ore lavorative giornaliere ha diritto di usufruire del servizio mensa o di un servizio sostitutivo per almeno un pasto.
(2) Il diritto di cui al comma 1 è riconosciuto altresì al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale il cui turno continuativo di lavoro comprenda l'intera fascia oraria tra le ore 11.00 e le 13.30 e/o tra le ore 17.00 e le 19.00.
(3) Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di servizio e non è comunque monetizzabile.
(4) Il tempo impiegato per il consumo del pasto deve essere rilevato con i normali mezzi di controllo dell'orario.
(5) Con decorrenza 1° gennaio 2003 il prezzo della mensa senza bevanda è rideterminato in euro 3,10. L'azienda può offrire la colazione al prezzo dell'importo a carico dell'azienda.
(6) Nei casi in cui il personale ha diritto al pasto gratuito a causa di particolari esigenze di servizio possono essere stipulate apposite convenzioni con esercizi alberghieri per la fornitura del pasto. In tale caso il personale interessato non ha diritto al rimborso delle spese di vitto ai sensi della disciplina sulla missione.
(7) Il personale che presta il proprio servizio presso una sede distaccata e non può utilizzare il servizio mensa ha diritto al buono pasto nella misura di euro 4,13.
(8) Nella contrattazione aziendale sono determinate le categorie di personale a cui si applica il secondo comma dell'articolo 5 dell'allegato 1 del contratto collettivo intercompartimentale del 01.08.2002.