(1) Il personale ispettivo fa parte della segreteria dipartimentale dell'intendente/della intendente scolastico/a competente ed opera sia individualmente sia collegialmente. Nel quadro della vigente normativa, gli/le ispettori/ispettrici concorrono alla definizione dell'ordinamento scolastico provinciale, alla individuazione e realizzazione delle finalità di istruzione e formazione, alla promozione ed attuazione efficace dei processi di autonomia didattica, organizzativa, di ricerca, sperimentazione e sviluppo. Le predette competenze, che connotano la funzione ispettiva, vengono esercitate in base alle direttive dell'intendente/della intendente scolastico/a competente.
(2) La funzione ispettiva si esplica, in particolare, nello svolgimento delle seguenti attività:
(3) Ai fini di un pertinente esercizio della funzione ispettiva nei termini descritti al comma 2, al personale ispettivo è riconosciuta autonomia di ricerca e di intervento professionali e facoltà di autoorganizzazione, attraverso l'istituzione formalizzata di propri organismi collegiali di gestione, sulla base delle direttive periodicamente emanate dall'intendente/dalla intendente scolastico/a competente.