(1) L'indennità speciale di seconda lingua di cui all'articolo 6 della legge 13 agosto 1980, n. 454, come rideterminata con decreto del Ministro del Tesoro 22 dicembre 1992, viene aumentata, con le medesime decorrenze, nella misura corrispondente alla percentuale di aumento degli stipendi mensili lordi iniziali del personale di comparto per il personale provinciale.
(2) Al personale ispettivo cui è richiesta un'adeguata conoscenza della lingua italiana, tedesca e ladina ai sensi della vigente normativa, spetta, inoltre un'indennità mensile lorda nella misura dell'11% dello stipendio tabellare a titolo di indennità di trilinguismo, tenuto conto di quanto disposto dal comma 1.