Pubblicato nel B. U. 29 aprile 2008, n. 29.
(1) Per incarichi svolti in Comune diverso da quello di residenza, purchè entrambi siano compresi nello stesso ambito zonale, viene corrisposto per ogni accesso, un rimborso spese per chilometro nella misura di cui alle disposizioni vigenti per i dipendenti provinciali in missione di servizio.
(2) Il rimborso non compete nell'ipotesi che il medico specialista ambulatoriale abbia un recapito professionale nel Comune sede del presidio presso il quale svolge l'incarico. Nel caso di soppressione di tale recapito, il rimborso è ripristinato dopo tre mesi dalla comunicazione dell'intervenuta soppressione al Direttore del Comprensorio.
(3) La misura del rimborso spese è proporzionalmente ridotta nel caso in cui l'interessato trasferisca la residenza in Comune più vicino a quello del presidio. Rimane invece invariata qualora il medico specialista ambulatoriale trasferisca la propria residenza in Comune sito a uguale o maggiore distanza da quello sede del posto di lavoro.