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b) Accordo 14 aprile 2008 1)
Accordo a livello provinciale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali - parte economica (valido dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2010)
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Pubblicato nel B. U. 29 aprile 2008, n. 29.

Art. 2 (Durata dell'accordo)

(1) Il presente accordo riguarda il periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2010 ed entra in vigore con il primo giorno del mese successivo alla data di approvazione da parte della Giunta Provinciale, salvo le specifiche decorrenze espressamente indicate.

(2) Alla scadenza, il presente accordo si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo accordo. Le relative trattative devono essere iniziate entro tre mesi dalla data di scadenza dell'accordo disdetto.

(3) Se una delle parti negoziali riconosce la necessità di modificare o integrare il presente accordo chiede l'apertura della contrattazione in merito. A tale fine le parti si incontrano entro un mese dalla richiesta.

(4) A decorrere dal 1° gennaio 2008 e dopo la scadenza dell'accordo, fino al suo rinnovo, tutte le voci relative al trattamento economico sono aumentate con le decorrenze e secondo le misure previste nell'accordo collettivo di comparto per gli aumenti della retribuzione base per il personale sanitario medico-veterinario nel servizio sanitario provinciale inserito nella fascia funzionale A.

(5) Il presente accordo copre i periodi di vacanza contrattuale prima del 1° gennaio 2008.

(6) Per tutte le materie e gli istituti non disciplinati dal presente accordo rimangono in vigore le norme contrattuali vigenti.

(7) Le parti s'impegnano a rivedere e definire consensualmente la parte normativa del rapporto convenzionale entro il 31 dicembre 2008.

(8) Le integrazioni al presente accordo, derivanti dal precedente comma 7, nonché da ogni altra intesa prevista nell'accordo medesimo, non possono comportare costi aggiuntivi, nè altri oneri.

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