Pubblicato nel B. U. 29 aprile 2008, n. 29.
(1) Per adeguarsi retroattivamente alle percentuali contributive previste a livello nazionale, con decorrenza 1° gennaio 2004, il Comprensorio sanitario versa a favore dei medici specialisti ambulatoriali che prestano la loro attività ai sensi del presente accordo, un contributo previdenziale nella stessa misura, con le stesse percentuali nonché con le analoghe cadenze e modalità, previste dagli accordi collettivi nazionali per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali, calcolato sulla base di tutti i compensi corrisposti ad esclusione dei rimborsi spese, con modalità che assicurino l'individuazione dell'entità delle somme versate e del medico specialista ambulatoriale cui si riferiscono. Il contributo, con la specificazione del numero di codice fiscale e di codice individuale Enpam, sarà versato al Fondo speciale dei medici ambulatoriali gestito dall'Enpam, di cui al Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale 15 ottobre 1976 e successive modificazioni.
(2) In materia si applicano le disposizioni del Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale in data 7 ottobre 1989, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre 1989.
(3) Il Comprensorio sanitario rilascia annualmente al medico specialista ambulatoriale un attestato con indicazione delle ore di attività svolta, delle ore di prolungamento d'orario e delle ore di di attività "extra-moenia".