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a) Accordo 11 dicembre 2007 1)
Accordo a livello provinciale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale. Valido dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2010

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1)
Pubblicato nel Suppl. n. 2 al B.U. 9 gennaio 2008, n. 2.

Art. 2 (Incompatibilità)

(1) Ai sensi dell'articolo 4, comma 7, della legge 30.12.1991, n. 412, è incompatibile con lo svolgimento delle attività previste nel presente accordo il medico che:

  • a)  sia titolare di qualsiasi rapporto di lavoro dipendente, pubblico o privato, anche precario, ad eccezione dei medici di cui all' articolo 6, comma 1, del D. L. 14.6.1993, n. 187, convertito con modifiche nella legge 12.8.1993, n. 296, dei medici che ricevono un incarico a tempo pieno o a tempo parziale da parte del Comprensorio o dell'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige, dei medici che esplichino la funzione di coordinatore di distretto, degli igienisti distrettuali di cui all'articolo 13 della legge provinciale 13.01.1992, n. 1, dei medici che svolgono attività di emergenza sanitaria territoriale regolamentata con deliberazione della Giunta Provinciale n. 2020/91, dei medici che svolgono attività di continuità assistenziale sotto forma di disponibilità domiciliare e di quelli che svolgono attività di continuità assistenziale in forma attiva con un numero di scelte inferiore a 1500, e dei medici di medicina generale che esplicano, con autorizzazione del direttore del Comprensorio o di un suo delegato, attività presso i consultori familiari convenzionati;
  • b)  abbia stipulato un contratto d' opera con un Comprensorio;
  • c)  eserciti altre attività o sia titolare o compartecipe di quote di imprese che possono configurare conflitto di interessi col rapporto di lavoro con il Servizio sanitario provinciale;
  • d)  svolga attività di medico specialista ambulatoriale convenzionato;
  • e)  sia iscritto negli elenchi dei medici specialisti convenzionati esterni;
  • f)  sia iscritto negli elenchi dei medici pediatri di libera scelta, convenzionati ai sensi dell' articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni e articolo 7/bis della legge provinciale 26.08.1993, n. 14;
  • g)  fruisca di trattamento di quiescenza relativo ad attività convenzionate e dipendenti del SSN, fatta esclusione per i medici già titolari di convenzione per la medicina generale all' atto del pensionamento. Tale incompatibilità non opera inoltre nei confronti dei medici che si trovavano in tale condizione alla data di pubblicazione del DPR 270/2000 e di quelli che fruiscono del trattamento di quiescenza del solo fondo generale dell'ENPAM.

(2) E'inoltre, incompatibile il medico che:

  • a)  svolga funzioni fiscali per conto del Comprensorio o dell' I.N.P.S limitatamente all' ambito di operatività;
  • b)  fruisca del trattamento ordinario o per invalidità permanente da parte del fondo di previdenza competente di cui al decreto 14 ottobre 1976 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;
  • c)  operi, a qualsiasi titolo, in presidi, strutture sanitarie, stabilimenti o istituzioni private convenzionati e soggetti ad autorizzazione ai sensi dell' articolo 43 della legge 833/1978;
  • d)  intrattenga con un Comprensorio un apposito rapporto instaurato ai sensi dell' articolo 8/quinquies, decreto legislativo 502/92 e successive modifiche ed integrazioni;
  • e)  sia iscritto o frequenti il corso di formazione in medicina generale di cui alla legge provinciale 15.11.2002 n. 14 ed i corsi di specializzazione di cui ai decreti legislativi n. 256/1991, n. 257/1991, n. 368/1999 e n. 277/03.

(3) L'insorgenza di una delle situazioni di incompatibilità previste dai precedenti commi comporta la cessazione del rapporto convenzionale.

(4) Il medico che, anche se a tempo limitato, svolga funzioni di medico di fabbrica o di medico competente ai sensi del decreto legislativo n. 626/94, fermo quanto previsto dall'articolo 20 in tema di limitazione di massimale, non può acquisire nuove scelte da parte dei dipendenti delle aziende per le quali opera o dei loro familiari anagraficamente conviventi.

(5) Il medico che viene a conoscenza di scelte da parte di dipendenti di aziende per le quali opera quale medico di fabbrica o di medico competente ai sensi del decreto legislativo n. 626/94 o di loro familiari, deve avvertire il Comprensorio.

(6) Il medico è tenuto a segnalare sollecitamente al Comprensorio l'insorgere di una delle situazioni di incompatibilità.

(7) L'accertata situazione di incompatibilità deve essere contestata al medico, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 11.

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