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a) Accordo 11 dicembre 2007 1)
Accordo a livello provinciale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale. Valido dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2010

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1)
Pubblicato nel Suppl. n. 2 al B.U. 9 gennaio 2008, n. 2.

Art. 11 Responsabilità convenzionali e violazioni
Collegio arbitrale

(1) I medici convenzionati di medicina generale sono tenuti all'osservanza degli obblighi e dei compiti previsti dal presente accordo. Non possono essere oggetto di contestazione le inosservanze derivanti da comportamenti omissivi o inadempienze di terzi.

(2) Le violazioni danno luogo, secondo la gravità dell'infrazione, all'applicazione delle seguenti sanzioni:

  • a)  richiamo verbale, per lievi infrazioni comprese quelle occasionali relative alle norme sulla prescrizione e sulla proposta;
  • b)  richiamo con diffida per la ripetizione di lievi infrazioni e per infrazioni di una certa gravità;
  • c)  riduzione del trattamento economico in misura non inferiore al 10 per cento e non superiore al 20 per cento per la durata massima di sei mesi per la ripetizione delle infrazioni di cui alla lettera b;
  • d)  sospensione del rapporto contrattuale per durata non inferiore a 6 giorni e non superiore a un anno, in particolare per:
    • -  gravi infrazioni anche finalizzate all' acquisizione di vantaggi personali;
    • -  omessa o infedele comunicazione di circostanze comportanti incompatibilità, limitazioni di massimale o benefici economici;
    • -  recidiva di infrazioni che hanno comportato la riduzione del trattamento economico;
  • e)  revoca per infrazioni particolarmente gravi compresa quella di cui all' articolo 4, comma 2, o per recidiva di infrazioni che hanno già portato alla sospensione del rapporto contrattuale.

(3) Il Comprensorio deve contestare l'addebito al medico per iscritto a mezzo di lettera raccomandata, entro 30 giorni dall'avvenuta conoscenza del fatto, assegnandogli un termine di 20 giorni dal ricevimento della contestazione per consentirgli di presentare per iscritto la sua difesa e/o le sue giustificazioni.

(4) Il Direttore del Comprensorio, valutate le giustificazioni del medico e previo eventuale supplemento di istruttoria, sentito il parere del Comitato consultivo del comprensorio che deve esprimersi entro 60 giorni dalla richiesta, procede all'archiviazione del caso o deferisce il medico al Collegio arbitrale provinciale.

(5) Il collegio è composto da tre arbitri:

(6) Il Presidente dell'Ordine Provinciale dei Medici o suo delegato con funzione di presidente, un membro nominato dal medico sottoposto a procedimento, un membro nominato dal Direttore del Comprensorio interessato.

(7) Il Collegio ha sede presso l'Assessorato Provinciale alla Sanità; le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario designato dalla Provincia.

(8) Il Collegio arbitrale esamina i casi dei medici ad esso deferiti dai Comprensori, per inosservanza delle norme del presente accordo, iniziando la procedura entro 60 giorni dalla data di notifica del deferimento.

(9) Le parti hanno diritto di prendere visione della documentazione in possesso del Collegio Arbitrale e presentare ulteriori documenti e memorie rispetto a quelli trasmessi al direttore del Comprensorio.

(10) Nella seduta fissata per la trattazione orale alla quale il medico sottoposto a procedimento viene invitato con lettera raccomandata da trasmettere almeno 30 giorni prima della seduta, il Presidente riferisce in presenza del medico senza decidere conclusioni in merito al provvedimento da adottare. Il medico può svolgere oralmente la propria difesa e prende per ultimo la parola. Il medico può farsi assistere da terza persona.

(11) Il Presidente, o previa sua autorizzazione, i componenti del Collegio arbitrale, possono rivolgergli domande in merito ai fatti ed alle circostanze che risultano dagli atti del procedimento e chiedergli chiarimenti in merito agli assunti difensivi. Della trattazione orale si forma verbale che viene sottoscritto dal segretario e vistato dal Presidente. Chiusa la trattazione orale e ritiratosi il medico, il Collegio arbitrale delibera a maggioranza di voti la proposta di provvedimento disciplinare da adottare.

(12) Il Collegio arbitrale comunica al Comprensorio entro 20 giorni dalla seduta il provvedimento deliberato, compreso il proscioglimento.

(13) Il provvedimento deve essere adottato dal Comprensorio in conformità alle proposte del Collegio arbitrale ed è definitivo. Esso è notificato all'interessato, all'Ordine dei Medici ed al Collegio arbitrale, di cui al presente articolo.

(14) I termini previsti dal presente articolo sono perentori.

(15) In caso di sospensione del rapporto ai sensi del comma 2, lettera d), il Comprensorio nomina il sostituto. I compensi vengono corrisposti, fin dal primo giorno, al sostituto, fatta salva la corresponsione al medico sostituito dei compensi di cui all'articolo 42, lettere D) ed E) e del 40 per cento dell'onorario professionale di cui all'articolo 42.

(16) Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari trascorsi due anni dalla loro irrogazione. Le violazioni e le infrazioni, previste dal presente contratto, si prescrivono dopo due anni dalla loro commissione ed in ogni caso entro un anno da quando il Comprensorio è venuto a conoscenza.

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