(1) A ciascun membro di parte medica convenzionato per la Medicina Generale presente nei Comitati e/o Commissioni previste dal presente accordo o da iniziative organizzate dal servizio sanitario provinciale o nazionale, è riconosciuto un rimborso spese omnicomprensivo pari a Euro 130,00 per singola seduta.
(2) I rappresentanti dei sindacati medici di categoria a carattere nazionale e provinciale, i medici nominati alle cariche dagli organi ordinistici per espletare i rispettivi mandati, nonché i medici eletti al Parlamento o ai consigli regionali, provinciali o comunali possono avvalersi, con oneri a loro carico, della collaborazione professionale di medici con compenso orario. Detto compenso, omnicomprensivo, non può essere inferiore al costo globale orario previsto dall'accordo per gli incarichi a rapporto orario per le attività territoriali di cui all'articolo 48 della legge 833/1978.
(3) A titolo di concorso negli oneri collegati allo svolgimento di compiti sindacali, a ciascun sindacato è riconosciuta la disponibilità di 3 ore annue per ogni iscritto.
(4) La segreteria provinciale del sindacato comunica ogni anno ai Comprensori i nomi dei propri rappresentanti ai quali deve essere attribuita la disponibilità della quota parte di orario spettante, con indicazione dell'orario assegnato a ciascuno.
(5) Semestralmente ciascuno dei rappresentanti designati ai sensi del comma 4 comunica al Comprensorio il nome del medico che l'ha sostituito nel semestre precedente e il numero delle ore di sostituzione. Entro il semestre successivo si provvede al pagamento di quanto dovuto al sostituto, in conformità ad un compenso orario pari a quello previsto per le attività orarie di continuità assistenziale di cui all'articolo 49, comma 1, nella misura prevista per l'anno di riferimento. Tale attività non si configura come rapporto di lavoro continuato. Il compenso è direttamente liquidato dal Comprensorio che amministra la posizione del rappresentante sindacale designato.