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Delibera 14 dicembre 2009, n. 2978
Istituzione dell'Elenco provinciale degli amministratori di sostegno e approvazione dei relativi requisiti di iscrizione - Legge n. 6 del 9 gennaio 2004 (modificata con delibera n. 320 del 21.03.2017)

Allegato A

Requisiti e procedure per l’iscrizione e la cancellazione dall’elenco provinciale degli amministratori di sostegno volontari

1. La Provincia di Bolzano, Ripartizione Politiche sociali, istituisce un elenco di persone, che si dichiarano disponibili a svolgere come volontari l’attività d’amministratori di sostegno in Alto Adige.

2. L’elenco è un registro provinciale, suddiviso per ambito di competenza territoriale dei giudici tutelari.
Il registro è gestito dall’ufficio provinciale- Ufficio persone con disabilità – è controllato a campione e regolarmente aggiornato.

3. I requisiti per l’iscrizione all’elenco degli amministratori di sostegno sono i seguenti:
a. avere la maggiore età;
b. avere la cittadinanza italiana o comunitaria o essere cittadino/a straniero/a in possesso di un regolare permesso di soggiorno;
c. non avere precedenti penali o, in caso ci siano, presentare un certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti;
d. essere residenti sul territorio provinciale;
e. aver conseguito un attestato sulla partecipazione ad una formazione specifica (almeno 6 ore) o aver svolto una corrispondente formazione o esercitare una corrispondente attività professionale;
f. impegnarsi a partecipare almeno ogni due anni ad incontri d’aggiornamento di almeno 3 ore sulla tematica.

4. L’iscrizione all’elenco avviene tramite richiesta della persona interessata alla Ripartizione Politiche sociali. Un’apposita commissione verifica l’osservanza dei requisiti.

5. La commissione è costituita da tre persone:
1 rappresentante della Ripartizione Politiche sociali
1 rappresentante di un’associazione privata o di volontariato dell’ambito sociale
1 direttore/direttrice di un servizio sociale.

6. La commissione si riunisce regolarmente almeno una volta l’anno, e decide sulle ammissioni e sulle cancellazioni dall’elenco.

7. Se esistono precedenti penali o carichi pendenti, è la commissione a decidere sull’ammissione nell’elenco.

8. Le cancellazioni dall’elenco possono avvenire su richiesta dell’interessato o d’ufficio, nel caso venissero a mancare uno o più requisiti previsti al punto 3. La revoca dell’iscrizione può avvenire anche a seguito di una segnalazione da parte di un/a giudice tutelare, che ritenga l’iscritto non più idoneo a svolgere la funzione di amministratore di sostegno o nel caso in cui l’amministratore di sostegno opponga due rifiuti ingiustificati ad accettare un incarico (nel rispetto del numero di amministrazioni di sostegno per cui si è dichiarato disponibile e fermo restando un congruo preavviso di convocazione in udienza). La commissione dispone la cancellazione e la comunica ufficialmente all’interessato.

9. L’elenco é inviato a:
a) Tribunale di Bolzano;
b) Servizi sociali delle Comunitá Comprensoriali ed Azienda dei Servizi Sociali di Bolzano, nelle persone dei/delle Direttori/Direttrici pro tempore dei Servizi sociali e della/del Direttrice/Direttore generale pro tempore dell’Azienda Servizi Sociali di Bolzano;
c) Federazione provinciale per il Sociale e la Sanità, nella persona del/della Direttore/Direttrice pro tempore;
d) Comune di Merano (Sportello Amministrazione di sostegno), nella persona della/del Direttrice/Direttore pro tempore dell’Ufficio Servizi sociali;
e) Associazione per l’amministrazione di sostegno, nella persona della/del Direttrice/Direttore pro tempore.

10. I servizi e le associazioni utilizzano i nominativi dell’elenco per i soli scopi istituzionali previsti dalla deliberazione di cui al presente allegato. I servizi e le associazioni possono usare il nominativo solo quando essi stessi redigono il ricorso di nomina da depositare in Tribunale, proponendo, direttamente nel ricorso, il nome di una persona iscritta all’elenco, previo consenso della stessa.

11. I servizi e le associazioni che ricevono l’elenco sono tassativamente interdetti dal divulgare i nominativi degli amministratori di sostegno volontari in esso contenuti.

12. I servizi ed associazioni trattano i dati personali degli amministratori iscritti all’elenco nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

13. La Ripartizione Politiche sociali promuove la formazione e l’aggiornamento degli amministratori di sostegno e verifica la partecipazione ai corsi d’aggiornamento degli amministratori di sostegno iscritti all’elenco.

14. Nell’elenco sono indicati anche i dati relativi al numero di amministrazioni di sostegno in carico a ciascun amministratore di sostegno ed il numero di amministratori di sostegno per cui ciascuno di essi si dichiara disponibile.

15. L’amministratore di sostegno volontario iscritto all’elenco deve dotarsi di un indirizzo personale di posta elettronica al fine di facilitare i rapporti e la comunicazione con la Pubblica Amministrazione.

 

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