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Delibera N. 2740 del 09.11.2009
Criteri e condizioni per l’applicazione dell’articolo 50, comma 5 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13 e successive modifiche

Allegato

Criteri e condizioni per l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 50, comma 5, legge provinciale 11 agosto 1997, n.13 e successive modifiche  “Legge urbanistica provinciale”

I presenti criteri disciplinano le condizioni per l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 50, comma 5 della legge provinciale 11 agosto 1997, n.13 e successive modifiche.

 

B. Applicazione

1. L’ente competente per le zone produttive con provvedimento motivato, su domanda, può annullare i divieti assunti, qualora vengano garantiti gli obiettivi delle zone per insediamenti produttivi di cui alla successiva  lettera B, in presenza delle condizioni indicate alla successiva lettera D.

 

B. Obiettivi

1. La previsione di una zona produttiva, la sua gestione e l’insediamento di imprese perseguono l’obiettivo di rafforzare l’economia locale e la localizzazione economica in generale.

2. L’intervento da parte dell’ente competente è finalizzato ad un uso razionale del territorio e pertanto per raggiungere determinati obiettivi di natura economica o urbanistica, possono essere preferite categorie, settori o attività specifici.

3. Inoltre nelle zone produttive si perseguono le medesime finalità proprie della politica economica generale della Provincia:

-la promozione, la crescita e la diffusione della ricerca, dell’innovazione e dello sviluppo tecnologico;

-la tutela ambientale e paesaggistica;

-l’incremento del livello occupazionale in particolare da un punto di vista qualitativo

 

4. Nelle zone produttive le varie procedure amministrative e d’insediamento devono informarsi, nel rispetto delle previsioni normative, ai principi di economicità, speditezza ed efficienza.

5. Le disposizioni che regolano le procedure di assegnazioni nelle zone produttive mirano, fra l’altro, alla repressione dei comportamenti speculativi delle imprese assegnatarie.

 

C. Inadempimento

1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 51ter della legge provinciale 11 agosto 1997, n.13 e successive modifiche, in caso di inadempimento degli obblighi assunti da parte delle imprese assegnatarie, trovano applicazioni le disposizioni normative in vigore al momento dell’adozione della deliberazione di assegnazione definitiva, oltre a quanto fissato nella convenzione rispettivamente nell’atto unilaterale d’obbligo sottoscritto dall’impresa assegnataria.

 

D. Condizioni

1. Le condizioni per l’annullamento dei divieti sono riepilogate nella tabella allegata sub A.

2. E´ comunque ammessa la cessione di parti del tutto irrilevanti dell’immobile rispettivamente degli immobili assegnati, se necessaria e meramente finalizzata alla realizzazione del progetto di edificazione e/o al corretto accatastamento dell’edificio rispettivamente degli edifici realizzati. In questi casi l’ente competente rilascia apposito nulla osta e le parti interessate non devono impegnarsi ai sensi dell’articolo 51 della legge urbanistica.

 

E. Mancato inizio attività aziendale

1. Qualora sussistano giustificati motivi l’ente competente può prorogare i termini previsti per l’inizio dell’attività aziendale.

 
Tabella A

ALIENAZIONE IMMOBILE ASSEGNATO

CONDIZIONE

PRIMA DELL’INIZIO ATTIVITA‘

ENTRO 5 ANNI DALL’INIZIO ATTIVITA‘

DAL 6°ANNO DALL’INIZIO DELL’ATTIVITA  FINO ALLA SCADENZA DEL VINCOLO VENTENNALE

L’acquirente è un‘impresa con i requisiti standard(1)e stipula con l’ente competente per le zone produttive un contratto ai sensi dell’articolo 51 della legge urbanistica provinciale rispettivamente subentra nell’assegnazione con l’assunzione dei vincoli

Restituzione del beneficio economico fruito(3)

Restituzione di metà del beneficio economico fruito(3)

__

L’acquirente è un‘impresa “innovativa”(2)e stipula con l’ente competente per le zone produttive un contratto ai sensi dell’articolo 51 della legge urbanistica provinciale rispettivamente subentra nell’assegnazione con l’assunzione dei vincoli

Restituzione di metà del beneficio economico fruito(3)

__

__

Confronto con le disposizioni della legge urbanistica provinciale dalle quali si può prescindere in presenza delle condizioni sopraindicate

Nullità e revoca

Due volte il prezzo di assegnazione rivalutato

Differenza valore di mercato e prezzo assegnazione rivalutato, ridotto in proporzione al tempo mancante alla scadenza dei vincoli

(1)Impresa con i requisiti standard“: impresa che svolge attività ammessa in zona produttiva.

(2)„Impresa innovativa“: impresa che opera nei settori considerati strategici dal piano provinciale per l‘innovazione o che investe in modo rilevante in ricerca e sviluppo.

(3)Beneficio economico  corrisponde alla differenza fra il valore di mercato dell’immobile assegnato, stabilito al momento dell’alienazione, e il prezzo di assegnazione corrisposto rivalutato in base agli indici sul costo della vita, al netto delle agevolazioni concesse direttamente all’impresa assegnataria per l’acquisto dell’immobile.

 

COSTITUZIONE DIRITTI REALI

CONDIZIONE

PRIMA DELL’INIZIO ATTIVITA‘

ENTRO 5 ANNI DALL’INIZIO ATTIVITA‘

DAL 6°ANNO DALL’INIZIO DELL’ATTIVITA  FINO ALLA SCADENZA DEL VINCOLO VENTENNALE

L’avente causa è un’impresa con i requisiti standard(1)rispettivamente un’impresa “innovativa(2)e l’assegnatario presenta richiesta di annullare i divieti prima della stipulazione del relativo contratto.

Pagamento di metà dell’importo stabilito in caso di alienazione

Pagamento di metà dell’importo stabilito in caso di alienazione

__

Confronto con le disposizioni della legge urbanistica provinciale dalle quali si può prescindere in presenza delle condizioni sopraindicate

 

Nullità e revoca

La metà della sanzione prevista per la vendita.

La metà della sanzione prevista per la vendita.

(1)Impresa con i requisiti standard“: impresa che svolge attività ammessa in zona produttiva.

(2)Impresa innovativa“: impresa che opera nei settori considerati strategici dal piano provinciale per l‘innovazione o che investe in modo rilevante in ricerca e sviluppo.

 

AFFITTO/LOCAZIONE

CONDIZIONE

PRIMA DELL’INIZIO ATTIVITA‘

ENTRO 5 ANNI DALL’INIZIO ATTIVITA‘

DAL 6°ANNO DALL’INIZIO DELL’ATTIVITA  FINO ALLA SCADENZA DEL VINCOLO VENTENNALE

L’affittuario o il locatario è un’impresa con i requisiti standard(1)rispettivamente un’impresa “innovativa(2)e l’assegnatario presenta richiesta di annullare i divieti prima della stipulazione del relativo contratto.

Annualmente pagamento di un importo pari al 5% del canone annuale previsto dal contratto di affitto

__

L’affittuario o il locatario è un’impresa con i requisiti standard(1)rispettivamente un’impresa “innovativa(2)e l’assegnatario presenta richiesta di annullare i divieti anche dopo la stipulazione del relativo contratto.

Annualmente pagamento di un importo pari al 10% del canone annuale previsto dal contratto di affitto

Annualmente pagamento di un importo pari al 5% del canone annuale previsto dal contratto di affitto

Confronto con le disposizioni della legge urbanistica provinciale dalle quali si può prescindere in presenza delle condizioni sopraindicate

Sanzione proporzionata alla durata del contratto e alla percentuale di immobile affittato (>15% risp.>30%)

[parametro: prezzo di affitto a m² stimato da Ufficio estimo provinciale]

(1)Impresa con i requisiti standard“: impresa che svolge attività ammessa in zona produttiva.

(2)Impresa innovativa“: impresa che opera nei settori considerati strategici dal piano provinciale per l‘innovazione o che investe in modo rilevante in ricerca e sviluppo.

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