1. La domanda per ottenere l'integrazione o l'indennità regionale di cui alla LR 5/2009 è presentata dalla persona richiedente su apposito modello alla Ripartizione Famiglia e politiche sociali entro le seguenti scadenze corrispondenti ai sotto elencati periodi:
dal 1/9/2008 al 31/08/2009 – entro e non oltre il 31/01/2010
dal 1/9/2009 al 28/02/2010 – entro e non oltre il 30/04/2010
dal 1/3/2010 al 31/08/2010 – entro e non oltre il 30/10/2010
dal 1/9/2010 al 31/12/2010 – entro e non oltre il 28/02/2011
2. La domanda può essere anche inoltrata alla Ripartizione competente per il tramite dei patronati, purchè nel rispetto dei termini di cui sopra.
3. Qualora le domande siano presentate tramite un ente di patronato sulla base di apposita delega ai sensi delle disposizioni vigenti, le comunicazioni sono portate a conoscenza anche dell'ente di patronato. La delega non può essere conferita a più patronati. Qualora nel corso dell'istruzione della pratica venga conferita delega ad un altro patronato, le comunicazioni sono inviate all'ultimo patronato delegato, sempre che la persona assistita abbia revocato la delega precedente dandone comunicazione all'ufficio provinciale competente.
4. Alla domanda vanno allegati i seguenti documenti:
a) dichiarazione di responsabilità dell'ultimo datore di lavoro da cui risulti la cessazione o sospensione del rapporto di lavoro per i motivi indicati all'art. 2, secondo comma, del regolamento regionale, nonché l'ammontare della retribuzione in caso di sospensione del rapporto di lavoro;
b) ovvero lettera di licenziamento per inidoneità sopravvenuta o superamento del periodo di comporto;
c) ovvero lettera di dimissioni per giusta causa per mancata o ritardata corresponsione della retribuzione dovuta;
d) per i lavoratori sospesi con ricorso alla cassa integrazione guadagni, il datore di lavoro dichiara per i periodi sopraindicati il numero delle ore in cui il lavoratore è stato collocato effettivamente in cassa integrazione guadagni.