1. Le prestazioni di cui al presente regolamento possono essere erogate alle seguenti categorie di lavoratori:
a) Tutti i lavoratori subordinati (inclusi anche apprendisti e persone con contratto di somministrazione) con un contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato con anzianità lavorativa pari a quella prevista nell'articolo 3, primo comma, punto b) del regolamento regionale;
b) Lavoratori a progetto ed associati in partecipazione con una durata dell'ultimo contratto di collaborazione di almeno tre mesi così come previsto nell'articolo 1, terzo comma della LR 5/2009 nonché dall'articolo 3, secondo comma del regolamento regionale.
2. L'erogazione delle prestazioni di cui al presente regolamento nel caso di lavoratori disoccupati è subordinata:
a) al possesso dello stato di disoccupazione di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Provincia 17 gennaio 2005, n. 1 durante il periodo di indennità/integrazione richiesto;
b) Al rilascio da parte dell'ultimo datore di lavoro/committente di una dichiarazione che la risoluzione del contratto o il suo mancato rinnovo è avvenuta a causa di una situazione di crisi di mercato oppure per superamento del periodo di comporto/sopravvenuta inidoneità al lavoro.
In caso di dimissioni per giusta causa per mancato pagamento della retribuzione in misura non inferiore a tre mensilità tale circostanza viene attestata con una dichiarazione della persona interessata.