5.1 Per le iniziative di cui al punto 4 sono concessi contributi in conto capitale ammontanti sino a:
a) per superfici frutti-viticole nonché orticole e colture speciali:
fino al 40 % delle spese ammissibili per le iniziative di cui ai punti 4.1.1, 4.1.2 e 4.1.3;
fino al 50% delle spese ammissibili per prese d'acqua ed dissabbiatori, i bacini e tubazioni di adduzione;
fino al 50 % delle spese ammissibili per tutti gli interventi di cui al punto 4.1.1, se esclusivamente a servizio di impianti irrigui a goccia, se il consorzio rinuncia con impegno formale all'utilizzazione del preesistente impianto irriguo sovrachioma ai fini antisiccitari.
b) per le superfici foraggiere:
fino al 65% delle spese ammissibili per le iniziative di cui al punto 4.1.1;
fino al 50% delle spese ammissibili per le iniziative di cui al punto 4.1.2;
fino al 40% delle spese ammissibili per le iniziative di cui al punto 4.1.3.
5.2 Per le iniziative su superfici foraggiere di cui al punto 4.1.1, in condizioni di particolare onerosità o difficoltà la percentuale di contributo può essere aumentata al massimo del 10%.
5.3 Per opere irrigue a servizio di comprensori nei quali vengono coltivate diverse tipologie di colture - foraggicoltura e frutti-viticoltura - la percentuale di contributo viene calcolata sulla base della media ponderata delle rispettive superfici rilevate al momento della presentazione della domanda. Qualora una coltura sia rappresentata con almeno il 90 per cento della superficie, viene considerata solo tale coltura.