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Delibera 15 dicembre 2008, n. 4722
Criteri e modalità per la concessione di contributi a scuole riconosciute secondo i criteri stabiliti dalla deliberazione della giunta provinciale del 17.11.2008, n. 4251 ai sensi dell'articolo 20 bis della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12 (modificata con delibera n. 1570 del 27.09.2010 e delibera n. 806 del 20.10.2020)

Allegato

Criteri e modalità per la concessione di contributi a scuole riconosciute secondo i criteri stabiliti dalla deliberazione della giunta provinciale del 17.11.2008, n. 4251 ai sensi del articolo 20 bis della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12.

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1
Ambito di applicazione

La presente deliberazione, emanata in applicazione dell'articolo 2 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17 e successive modifiche, determina i criteri di assegnazione e le modalità di liquidazione dei contributi per l'incentivazione delle scuole private riconosciute ai sensi della legge provinciale 29.11.2000, n. 12.

Articolo 2
Beneficiari dei contributi

Possono beneficiare dei contributi di cui alla presente deliberazione i gestori di scuole private riconosciute (scuole dell'obbligo e superiori, istituti comprensivi e pluricomprensivi) che osservano i criteri stabiliti con deliberazione della Giunta Provinciale del 17.11.2008, n. 4251. Il numero di alunni per ogni ciclo e indirizzo non deve comunque essere inferiore a 20 alunni.

CAPO II
PRINCIPI FONDAMENTALI

Articolo 3
Presentazione delle domande di contributo

1. I contributi si riferiscono alle attività scolastiche e didattiche previste dal gestore richiedente per l'anno scolastico di riferimento.

2. Tali contributi sono concessi su apposita domanda da presentarsi alla Ripartizione provinciale competente entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno.

3. La documentazione a corredo della domanda va presentata entro il 31 maggio. Per l’anno 2020 questo termine è prorogato al 31 ottobre.

4. Nel caso d'invio della domanda a mezzo servizio postale, fa fede la data del timbro di spedizione.

5. La domanda di contributo deve essere redatta sull'apposito modulo predisposto dall'Ufficio competente e corredata da bilancio preventivo, piano di finanziamento, bilancio consuntivo dell'anno precedente e relazione.

Articolo 4
Autofinanziamento

I gestori richiedenti devono concorrere alle spese preventivate anche con entrate diverse dal finanziamento provinciale. L'ammontare dell'autofinanziamento e le sue fonti devono essere esplicitamente dichiarati nella domanda di contributo.

CAPO III
SPESE DI GESTIONE AMMISSIBILI

Articolo 5
Spese ammissibili

Ai fini della contribuzione sono prese in considerazione le spese dirette per lo svolgimento delle attività scolastiche e didattiche.

Le spese indicate in preventivo vanno ricondotte alle seguenti voci di spesa:

Spese per gli stipendi del personale direttivo e docente come previsti dai relativi contratti provinciali in materia. I calcoli vengono effettuati tenendo conto della normativa in materia di formazione delle cattedre e dell'orario di insegnamento settimanale di 22 ore per le scuole elementari e di 20 ore settimanali per le scuole secondarie come previsto dagli articoli 5 e 6 del medesimo contratto provinciale.

Spese per gli stipendi del personale amministrativo e delle pulizie come previsti dai relativi contratti provinciali in materia.

Spese per l'amministrazione dell'edificio comprendenti il canone di affitto, il riscaldamento, l'acqua, l'energia elettrica.

Spese per il funzionamento didattico-amministrativo.

Spese per modeste manutenzioni, riparazioni e il 10 % dei costi sostenuti per investimenti non agevolati tramite contributi provinciali

Il piano di finanziamento prevede le spese suindicate nonché l'autofinanziamento. Il deficit risulta dalla differenza tra le entrate e le uscite.

Articolo 6
Calcolo del contributo

Il contributo viene calcolato come segue:.

1.500 euro per ogni alunno del primo ciclo d'istruzione (scuola primaria e media);

1.700 euro per ogni alunno della scuola superiore con indirizzo generale;

2.000 euro per ogni alunno della scuola superiore con indirizzo tecnico o professionale.

L'Assessore/Assessora competente è autorizzato di adeguare gli importi indicati in base alla disponibilità finanziaria del relativo anno finanziario;

Nei seguenti casi la Giunta provinciale può concedere un aumento fino al 50 % del contributo calcolato:

attribuzioni di qualità del tipo scolastico (standard certificati), valutazione tramite organizzazioni nazionali ed internazionali;

In caso di impegno di realizzare entro tre anni le condizioni per la parità.

Le scuole riconosciute possono beneficiare inoltre di assegnazioni straordinarie per iniziative particolari non previste, ma debitamente descritte e motivate. Il relativo contributo non può superare il 50 per cento delle spese.

In ogni caso il contributo assegnato non può superare il disavanzo dichiarato nella domanda.

CAPO IV
ANTICIPAZIONI

Articolo 7
Assegnazione di anticipazioni

1. I gestori di scuole riconosciute possono richiedere la concessione e l'erogazione di un'anticipazione fino all'80 % dell'ammontare del contributo concesso per l'anno corrente. Tale anticipazione può essere concessa di norma solamente se il richiedente non è in grado di svolgere la propria attività per mancanza di mezzi finanziari oppure se il richiedente per far fronte alle spese dovrebbe assumersi fidi onerosi. Tale anticipazione viene richiesta di norma contestualmente alla domanda di contributo.

Articolo 8
Rendicontazione delle anticipazioni

1. I richiedenti che si avvalgono delle anticipazioni di cui al precedente articolo 7, devono rendicontare entro il 31 agosto dell'anno successivo a quello dell'avvenuta erogazione dell'anticipazione, le spese sostenute fino alla concorrenza dell'importo dell'anticipazione medesima. In presenza di documentati motivi, su istanza del richiedente, puó essere autorizzata la proroga del termine suddetto fino al massimo di un anno. Tale proroga viene concessa con decreto del competente direttore di ripartizione. Solo dopo che sono state adeguatamente rendicontate tutte le anticipazioni, possono essere rendicontati ulteriori importi parziali.

3. La parte dell'anticipazione che non è stata utilizzata per l'esecuzione del programma di attivitá ammessa a contributo o non adeguatamente rendicontata, deve essere restituita alla Tesoreria della Provincia, maggiorata degli interessi legali, a decorrere dalla data di accreditamento dell'anticipazione.

CAPO V
MODALITA' DI RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO

Articolo 9
Rendicontazione e liquidazione del contributo

La liquidazione del contributo avviene previo inoltro di apposita domanda corredata del rendiconto.

Il rendiconto è composto da:

1. un elenco in duplice copia dei documenti di spesa;

2. documenti di spesa in originale per l'ammontare dell'importo totale della spesa ammessa;

3. in alternativa a quanto previsto al punto 2) l'ente beneficiario può limitare la produzione di documenti di spesa in originale all'importo del contributo assegnato con l'obbligo di presentare una dichiarazione con la quale conferma che per l'esecuzione delle attività, la spesa ammessa è stata sostenuta per intero e che i relativi documenti di spesa sono in suo possesso;

4. una fotocopia della documentazione di spesa prodotta, qualora l'ente beneficiario richieda la restituzione dei documenti originali.

Articolo 10
Documentazione di spesa

I documenti di spesa devono:

essere conformi alle vigenti disposizioni di legge;

essere intestati all'ente beneficiario del contributo;

essere quietanzati;

riportare il timbro dell'ente beneficiario e la firma del rappresentante legale a titolo di attestazione di regolarità;

essere riferiti alle spese ammesse per l'assegnazione del contributo;

riguardare l'anno scolastico di riferimento del contributo.

Se la documentazione di spesa non copre l'importo del contributo concesso, viene liquidato un importo proporzionalmente minore rispetto a quello originariamente previsto. La riduzione è disposta dal direttore dell'Ufficio Finanziamento Scolastico.

CAPO VI
MODALITÁ DI ESECUZIONE DEI CONTROLLI A CAMPIONE SULLE RENDICONTAZIONI DEI CONTRIBUTI

Articolo 11
Controllo

1bAi sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17 e successive modifiche, l'ufficio competente per la liquidazione dei contributi effettua controlli a campione in ordine al 6 % delle domande di contributo accolte. Di norma l'ufficio competente provvede ad effettuare i controlli a campione.

2. Nel caso che il previsto 6 % non raggiunga l'unità, il controllo sarà effettuato ad almeno una scuola riconosciuta.

3. L'individuazione dei contributi da sottoporre a controllo avviene mediante sorteggio. Il relativo controllo avviene entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello cui si riferisce il contributo.

4. Il sorteggio è effettuato da un'apposita commissione composta dal direttore di ripartizione o suo delegato, da un direttore d'ufficio e da un funzionario della ripartizione che svolge le funzioni di segretario.

5. Il controllo a campione avviene su:

a) la veridicità della dichiarazione presentata dal richiedente;

b) l'effettiva realizzazione delle attività scolastiche e didattiche relative al contributo e se le relative spese, con riferimento alle spese ammissibili, sono state effettuate per intero;

c) l'esistenza della documentazione di spesa, riguardante la differenza tra il contributo concesso e le spese ammissibili, non esaminata, se per la liquidazione dei contributi il richiedente si è limitato a presentare la documentazione di spesa fino all'ammontare del contributo concesso;

6. Fatto salvo quanto previsto nei capoversi precedenti del presente articolo, il direttore dell'ufficio potrà disporre ulteriori verifiche ritenute necessarie.

 

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